Lavoro e HR

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Premi di produttività: gli adempimenti delle parti

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E, al punto 4, individua gli adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente, ricordando anzitutto che l’applicazione del regime agevolato (imposta sostitutiva del 10%) da parte del sostituto d’imposta costituisce la regola, “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro”.
Fermo che le modalità di esercizio della facoltà di convertire i premi monetari in benefit, riconosciuta dal contratto di 2° livello, è rimessa all’autonomia negoziale, il lavoratore deve comunicare al sostituto d’imposta la non sussistenza del diritto al regime sostitutivo se nell’anno:
a) precedente ha conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 50.000 euro;
b) di corresponsione degli emolumenti, ha percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.
Il dipendente inoltre può comunicare al datore l’eventuale rinuncia al regime agevolato: in tal caso l’ammontare dei premi erogati nel periodo d’imposta concorre a formare il reddito complessivo.
Dal proprio canto, il datore deve comportarsi come segue:
a) prima di applicare l’imposta sostitutiva, deve verificare il rispetto del limite di 50.000 euro di reddito, riferito al precedente periodo d’imposta, includendo anche le erogazioni premiali assoggettate a imposta sostitutiva;
b) se ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, deve applicare direttamente l’imposta sostitutiva mentre, se non è lo stesso che ha rilasciato la CU per l’anno precedente, applica l’imposta sostitutiva se il beneficiario attesta per iscritto il reddito dipendente conseguito nel medesimo anno;
c) se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l’agevolazione può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio;
d) nel determinare il premio deve computare il periodo obbligatorio di congedo di maternità;
e) deve indicare separatamente nella CU la parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto;
f) in assenza della rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni, applica l’imposta sostitutiva; invece, se rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di questi, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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