Prestazioni occasionali: il punto dopo le novità estive
Istituto apparentemente “semplice”, regole non sempre chiare: questa la sintesi di quanto previsto dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017) che in poco più di 2 mesi è stato oggetto di numerosi interventi chiarificatori: a) dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3 luglio, n. 81/E; b) dell’Inps, con la circolare 5 luglio n. 107; i messaggi 12 luglio, n. 2887, e 31 luglio, n. 3177; e il comunicato stampa 11 agosto; c) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 9 agosto, n. 5, e con la Nota 21 agosto 2017, n. 7427. Si tratta di ben 7 diversi provvedimenti, gli ultimi dei quali emanati in piena estate e di seguito sintetizzati.
Delega agli intermediari – Iniziando dal messaggio Inps 3177, le precisazioni più importanti riguardano il fatto che, dal 31 luglio (come confermato con comunicato stampa 11 agosto), la registrazione delle parti e la comunicazione dei dati relativi alla prestazione possono essere svolti direttamente o tramite gli intermediari abilitati, che (ove non ne siano in possesso) devono chiedere all’Inps il PIN dispositivo: è possibile accedere anche con le credenziali SPID o CNS. Gli intermediari autorizzati possono operare per conto dell’utilizzatore/prestatore, utilizzando la procedura Inps “Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali”. Con l’applicativo, l’intermediario compila la delega e la stampa per la firma del delegante: la procedura consente poi di validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione del delegante; l’intermediario si impegna a custodirla (insieme alla fotocopia del documento d’identità del delegante) per tutto il periodo e nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta. Infine, eventuali deleghe già attivate, nella gestione datori con dipendenti, consentono di operare, per lo stesso datore, anche per il lavoro occasionale.
Strumenti di pagamento elettronico – Dal 31 luglio è possibile alimentare il cd. portafoglio virtuale dell’utilizzatore con strumenti di pagamento elettronico dal Portale dei Pagamenti Inps – sezione Prestazioni Occasionali, con le credenziali personali (PIN, CNS o SPID). Il Portale dà accesso a tutte le modalità di pagamento elettronico “pagoPA” di Agid per l’acquisto di titoli di pagamento per Libretto Famiglia, per versare le somme per il Contratto di Prestazione Occasionale e visualizzare e stampare le ricevute dei pagamenti effettuati con PagoPA. Infine, gli utilizzatori possono effettuare i versamenti necessari ad alimentare il proprio portafoglio elettronico con modello F24 Elementi identificativi (ELIDE): nella sezione “CONTRIBUENTE” va indicato il Codice Fiscale e i relativi dati identificativi dell’utilizzatore.
Superamento del limite economico od orario – L’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, fermi i vari divieti (dipendenti o co.co.co. in servizio o cessati da meno di 6 mesi, imprese edili e affini, appalti, ecc.), consente lo svolgimento di prestazioni occasionali entro precisi limiti economici (l’utilizzatore non può erogare più di 2.500 euro “netti” a un singolo prestatore in un anno civile) o di orario (280 ore nel medesimo anno). Ebbene, a prescindere dal fatto che si tratti di LF o di CPO, l’avvenuto superamento di tali limiti (con le particolarità del settore agricolo, ed eccetto la PA) comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con le connesse sanzioni civili e amministrative.
Violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva e altri divieti – Mentre nel Libretto Famiglia la comunicazione è solo “successiva”, entro il 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta l’attività, nel CPO tale comunicazione va inviata in anticipo (almeno 60 minuti prima) rispetto all’inizio dell’attività. Non solo, il ricorso al CPO è vietato nei seguenti casi:
a) utilizzatori con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo, salve le eccezioni ammesse;
c) imprese dell’edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; del settore miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
In tutti questi casi, è dovuta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera per cui è accertata la violazione: non si applica la procedura di diffida e, quindi, la sanzione ridotta e? di 833,33 euro per ogni giornata.
Se la violazione di tali obblighi riguarda più lavoratori, l’importo di 833,33 euro va moltiplicato per il numero di giornate non regolarmente comunicate o effettuate in violazione dei divieti: l’INL ha ribadito che, per quantificare la sanzione, il parametro di riferimento è il numero di giorni in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata; per esempio: violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il 1° giorno, 1 lavoratore il 2° giorno e 2 lavoratori il 3° giorno: la sanzione amministrativa è di 833,33 euro x 3 giorni, quindi per un totale pari a 2.499,99 euro (INL, Nota 21 agosto 2017, n. 7427).
La sanzione economica, dunque, si applica se la comunicazione è effettuata in ritardo o non contiene tutti gli elementi richiesti o, ancora, se tali elementi non corrispondono a quanto accertato: per esempio se la prestazione giornaliera è stata svolta per più ore rispetto a quelle indicate nella comunicazione preventiva.
Maxi sanzione per lavoro nero – Circa il rapporto tra sanzione per mancata comunicazione (833,33 euro) e maxi sanzione per lavoro “nero”, l’Ispettorato ha evidenziato che nelle ipotesi:
a) di mancata trasmissione della comunicazione preventiva, ovvero
b) di revoca della stessa a fronte di una prestazione effettivamente svolta;
la mera registrazione sulla piattaforma Inps non basta a escludere che si tratti di un rapporto sconosciuto alla PA con conseguente possibilità, ove si riscontri la subordinazione, di contestare l’impiego di lavoratori “in nero”. Dovendo quindi differenziare le ipotesi in cui la prestazione resa può considerarsi come non comunicata ovvero come rapporto “in nero” (sanzionabile con la cd. maxi sanzione), l’INL ha precisato che si applica solo la sanzione amministrativa di 833,33 euro se (ferma la registrazione delle parti sulla piattaforma Inps) ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) la prestazione è possibile per il mancato superamento dei limiti economici e temporali;
b) la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale vista la presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite, cosi? da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.
Esempio Se la mancata comunicazione preventiva riguarda una singola prestazione giornaliera, a fronte di più prestazioni occasionali regolarmente comunicate nel corso dello stesso mese, è ragionevole ritenere che si tratti della mera violazione dell’obbligo comunicazionale.
Negli altri casi (cfr. tabella) opera la cd. maxi sanzione per lavoro “nero”, ove ricorra anche il requisito della subordinazione.
Maxi sanzione per lavoro nero (se vi è la subordinazione) per mancata comunicazione | |
1 | Prestazione non possibile per avvenuto superamento dei limiti economici od orari, e/o assenza di altre comunicazioni regolarmente effettuate nel mese |
2 | Idem come sopra, se la comunicazione è effettuata in corso d’ispezione |
3 | Revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa, vista l’evidente volontà di “occultare” la stessa. |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.