Provvedimento di aggiornamento delle specifiche tecniche ex dm. 44/2011
Con provvedimento 28 dicembre 2015, entrato in vigore il 9 gennaio 2016, sono state finalmente aggiornate le specifiche tecniche ex DM. 44/2011 così come richiesto dal nuovo art. 16undecies del D.L. 179/2012.
Come avevo sottolineato nella parte finale di questo precedente intervento, il disposto di cui al comma 3 dell’art. 16undecies D.L. 179/2012 necessitava di una rivisitazione delle specifiche in parola, ciò al fine di spiegare in toto i propri effetti.
Tale norma prevedeva la possibilità di attestare la conformità di atti e provvedimenti non solo sulla copia analogica o informatica estratta dall’originale digitale, ma anche su documento informatico separato.
Il nuovo art. 19ter delle specifiche tecniche (il cui testo integrale è reperibile a questo link) ci spiega oggi come perfezionare tale attestazione a seconda dei casi in cui la stessa si rende necessaria.
Nella breve analisi che segue prenderemo in esame solo i primi 3 commi dell’articolo, poiché relativi alla casistica di maggior interesse.
Il primo comma reca le regole generali per la produzione dell’attestazione di conformità ex art. 16undecies 3° comma D.L. 179/2012, prescrivendo l’utilizzo di un file PDF per la redazione dell’attestazione e richiedendo che all’interno della stessa sia contenuta “una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file”.
Il documento così redatto dovrà poi essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da parte di chi compie l’attestazione.
Stabilite le modalità di massima per la redazione del documento informatico, il secondo comma del medesimo articolo precisa che, qualora la copia informatica sia destinata al deposito telematico, tale documento informatico contenente l’attestazione “è inserito come allegato nella “busta telematica”” ed i dati identificativi del documento stesso “sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml”. Per poter adempiere a quest’ultimo precetto sarà quindi necessario un aggiornamento dei redattori da parte dei produttori software.
Il terzo comma, infine, si occupa dell’attestazione di conformità in caso di notificazione in proprio via PEC di copia informatica di atto cartaceo o digitale, ossia, di quello che per tutti rappresentava il caso di maggior interesse posto che, per il deposito telematico di copie informatiche, si poteva far ricorso all’attestazione di conformità sulla copia stessa, mentre per le notificazioni in proprio era assolutamente necessario attestare la conformità su documento informatico separato. La mancanza delle specifiche tecniche aveva quindi – di fatto – grandemente limitato la possibilità di notificare in proprio via PEC atti e provvedimenti giudiziari.
Il terzo comma, quindi, specifica che, qualora la copia informatica sia destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis L. 53/1994, “gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.” e quindi l’attestazione di conformità, con il contenuto visto al primo comma, dovrà essere inserita all’interno della relata di notifica.
Per un approfondimento sul tema e per il reperimento dei fac-simile di attestazione di conformità, consiglio la lettura di questo interessante articolo pubblicato sul portale del Centro Studi Processo Telematico.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.