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Quali contratti per godere dell’Incentivo Occupazione NEET

Non tutte le assunzioni sono agevolate: detto che il bonus NEET vale anche se il giovane per cui il datore cedente ne stava già godendo passa a un altro soggetto, per cessione individuale del contratto ex art. 1406 o per trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. (dopo la verifica di legittimità della sede Inps: cfr. punto 11, circ. Inps n. 48/2018), ecco alcune particolarità.
 
Apprendistato II tipo – L’apprendistato professionalizzante dà diritto all’incentivo, ma solo per il periodo formativo. In pratica, se la durata del contratto è:

a) inferiore a 12 mesi: il beneficio si riduce in proporzione alla durata effettiva (per 6 mesi di periodo formativo, l’importo massimo, da riparametrare ai contributi dovuti, è 4.030 euro);

b) pari o superiore a 12 mesi: l’incentivo è pari a quello per i rapporti a tempo indeterminato; per gli anni dal 2° in poi il datore applicherà le normali aliquote contributive. Invece, non vi sono agevolazioni in caso di stabilizzazione a fine apprendistato, anche se compreso nei 12 mesi dall’inizio della fruizione: in tal caso spetta solo la contribuzione ridotta per 1 altro anno.

 
Part time – In caso di assunzione a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va ridotto in proporzione. Inoltre, in caso di aumento del numero di ore durante il rapporto (inclusa la trasformazione da part a full time), il bonus non può superare l’importo già autorizzato in via telematica dall’Inps. Viceversa, se vi è una diminuzione dell’orario (inclusa la trasformazione da full a part time), il datore deve ricalcolare l’incentivo e fruire dell’importo così ridotto.
 
Somministrazione – Sono incentivabili, siano full o part time, anche le assunzioni a TI a scopo di somministrazione; l’esonero spetta per quella a tempo determinato o indeterminato, inclusi eventuali periodi in cui il lavoratore non è in missione, e resta in attesa di assegnazione.
 
Contratto a termine – L’incentivo non spetta per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: infatti, in tale ipotesi il giovane non avrebbe il requisito fondante, ossia la condizione di NEET. È invece possibile fruire del beneficio, se vi sono tutte le condizioni, se, dopo un precedente rapporto a termine, il datore assume il lavoratore a tempo indeterminato: in tal caso opera la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% eventualmente versato.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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