De minimis o incremento dell’organico: così il bonus NEET
L’Incentivo per i NEET è fruito rispettando le regole sugli aiuti de minimis, o, in alternativa, e quindi oltre tali limiti, alle seguenti condizioni:
1) l’assunzione deve determinare l’incremento occupazionale netto sui 12 mesi precedenti;
2) per i soggetti tra i 25 (compiuti) e i 29 anni (30 non compiuti), l’incentivo spetta solo se, oltre all’incremento occupazionale, in alternativa, il lavoratore:
a) è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
b) non ha un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici o in settori economici con tale differenziale di almeno il 25%, ai sensi del D.M. 10 novembre 2017, n. 335.
Nota Bene: per ogni rapporto di lavoro, la scelta di un regime esclude l’operatività dell’altro.
Il numero di dipendenti è calcolato in ULA, confrontando il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno prima e dopo l’assunzione; se alla fine dell’anno dopo l’assunzione vi è l’incremento netto delle ULA, le quote mensili di incentivo godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non spetta e il datore deve restituire le quote godute.
Tale incremento va valutato su tutta l’organizzazione del datore (e non sulla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione), considerando i vari tipi di lavoratori a termine e tempo indeterminato, eccetto le prestazioni occasionali; infine, il dipendente assunto (o utilizzato in somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non va computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
Ricordiamo che l’incentivo spetta anche se l’incremento occupazionale non si realizza perché il posto si è reso vacante per dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario; licenziamento per giusta causa.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore