Quando la collaborazione si presume legittima
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 81/2015 fa salve dal regime di presunzione della cd. “etero-organizzazione” le collaborazioni prestate in una ben precisata serie di ipotesi, che sono state così individuate:
a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In relazione a quanto sopra il Ministero ha però evidenziato che, anche rispetto a tali collaborazioni rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto come subordinato, laddove tuttavia non sarà sufficiente verificare una “etero-organizzazione” del lavoro ma una vera e propria “etero-direzione” ai sensi dell’art. 2094 del codice civile.
Da ultimo va ricordato che, come prevede il comma 3, le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti che possono far supporre la “etero-organizzazione”. In questa fase il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.