Quando la somministrazione di lavoro è vietata
L’articolo 32 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prevede una serie di situazioni al ricorrere delle quali l’utilizzatore non può avvalersi dell’opera di lavoratori somministrati. Tale norma, infatti, dispone che il contratto di somministrazione di lavoro è vietato nelle ipotesi che sono illustrate nella tabella che segue.
Ipotesi | Eccezioni |
Sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero | Nessuna |
Nelle unità produttive (non l’intera azienda) in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione | Ammessa la sostituzione dei lavoratori assenti |
Nelle unità produttive in cui vi è sospensione o riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessa lavoratori adibiti alle stesse mansioni del contratto di somministrazione di lavoro | Nessuna |
Da parte dei datori di lavoro (utilizzatori) che non sono in regola con la valutazione dei rischi, in applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 | Nessuna |
La violazione di tali divieti comporta, a carico dell’utilizzatore, il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 a 1.250 euro: tuttavia occorre considerare che, in questi casi, il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione del rapporto di lavoro alle sue dirette dipendenze, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Se il lavoratore impugna il contratto entro 60 giorni dal termine della missione e vince la causa, il giudice dichiara costituito il rapporto con l’utilizzatore e lo condanna a risarcire il danno, stabilendo un’indennità onnicomprensiva in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.