Lavoro e HR

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Quando la visita domiciliare non si può fare

A seguito di alcuni casi che avevano avuto grande risonanza sulla stampa e sui social media, in particolare quello di una lavoratrice affetta da patologia oncologica, trovata assente alla visita di controllo lo stesso giorno di effettuazione della chemioterapia, il legislatore è corso ai ripari, prevedendo alcune fattispecie per le quali non vi è l’obbligo di presenza al domicilio. In particolare, l’art. 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ha demandato a un apposito decreto ministeriale il compito di individuare i casi di esenzione dalla reperibilità.
 
Il decreto ministeriale 11 gennaio 2016 ha quindi previsto che sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori privati, per i quali l’assenza è riconducibile a una delle seguenti circostanze:

  1. a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita: tali terapie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
  2. b) stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta: per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 67%.

 
Le indicazioni operative sono contenute nella circolare Inps 7 giugno 2016, n. 95, in cui si precisa che, nelle ipotesi di cui sopra:

  1. a) i medici che redigono i certificati di malattia devono apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” o “invalidità”;
  2. b) pur venendo meno, in questi casi, l’obbligo di reperibilità alla visita di controllo nelle fasce orarie, l’Inps può comunque effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica;
  3. c) in ogni caso, i datori possono segnalare alla sede Inps, mediante PEC, possibili eventi riferiti a fattispecie di esenzione dalla reperibilità per i quali essi ravvisino la necessità di effettuare una verifica: sarà cura dell’Inps valutare, con il centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone quindi notizia al datore di lavoro richiedente.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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