Rapporti di lavoro ammessi ed esclusi dall’esonero 2018
In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, e successivamente precisato dalla circolare Inps n. 40/2018, non consentono di accedere all’agevolazione, le assunzioni avvenute con le tipologie contrattuali di seguito elencate:
a) contratto di apprendistato (salvo il caso della stabilizzazione);
b) contratto di lavoro domestico;
c) contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), ancorché a tempo indeterminato: ciò perché la prestazione è gestita unilateralmente da parte del datore, che può decidere di “chiamare” o meno il lavoratore;
d) contratti di lavoro subordinato, anche se a tempo indeterminato, con i dirigenti: l’esclusione opera in quanto l’esonero che stiamo esaminando si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, il quale, specificamente, limita il proprio campo di applicazione alle assunzioni di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri;
e) prestazioni di lavoro occasionali (Contratto e Libretto Famiglia) disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge 21 giugno 2017, n. 96);
f) contratti a tempo determinato (di tutte le tipologie).
Per il dettaglio delle tipologie di rapporto interessate o meno dall’esonero, si veda la tabella che segue.
TIPOLOGIE DI RAPPORTO CON CUI AVVIENE L’ASSUNZIONE ED ESONERO | |
Tipo di rapporto o contratto | Esonero |
Operai, impiegati e quadri: contratto a tempo determinato | NO |
Dirigente (anche se a tempo indeterminato) | NO |
Intermittente (anche se a tempo indeterminato) | NO |
Prestazioni occasionali: Contratto e Libretto Famiglia | NO |
Lavoratore domestico | NO |
Apprendista: nuova assunzione | NO |
Apprendista: stabilizzazione a fine periodo formativo (per 12 mesi) | SI |
Apprendista non stabilizzato a fine periodo formativo (altro datore) | SI |
Operai, impiegati e quadri: contratto a tempo indeterminato * | SI |
Somministrazione | SI |
Tempo determinato: conversione (tutti tranne i dirigenti) | SI |
* Anche in deroga al contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore