Lavoro e HR

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Rapporti di lavoro ammessi ed esclusi dall’esonero 2018

In base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, e successivamente precisato dalla circolare Inps n. 40/2018, non consentono di accedere all’agevolazione, le assunzioni avvenute con le tipologie contrattuali di seguito elencate:

a) contratto di apprendistato (salvo il caso della stabilizzazione);

b) contratto di lavoro domestico;

c) contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), ancorché a tempo indeterminato: ciò perché la prestazione è gestita unilateralmente da parte del datore, che può decidere di “chiamare” o meno il lavoratore;

d) contratti di lavoro subordinato, anche se a tempo indeterminato, con i dirigenti: l’esclusione opera in quanto l’esonero che stiamo esaminando si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, il quale, specificamente, limita il proprio campo di applicazione alle assunzioni di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri;

e) prestazioni di lavoro occasionali (Contratto e Libretto Famiglia) disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (legge 21 giugno 2017, n. 96);

f) contratti a tempo determinato (di tutte le tipologie).

 
Per il dettaglio delle tipologie di rapporto interessate o meno dall’esonero, si veda la tabella che segue.
 

TIPOLOGIE DI RAPPORTO CON CUI AVVIENE L’ASSUNZIONE ED ESONERO
Tipo di rapporto o contratto Esonero
Operai, impiegati e quadri: contratto a tempo determinato NO
Dirigente (anche se a tempo indeterminato) NO
Intermittente (anche se a tempo indeterminato) NO
Prestazioni occasionali: Contratto e Libretto Famiglia NO
Lavoratore domestico NO
Apprendista: nuova assunzione NO
Apprendista: stabilizzazione a fine periodo formativo (per 12 mesi) SI
Apprendista non stabilizzato a fine periodo formativo (altro datore) SI
Operai, impiegati e quadri: contratto a tempo indeterminato * SI
Somministrazione SI
Tempo determinato: conversione (tutti tranne i dirigenti) SI
* Anche in deroga al contratto a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

 
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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