Regole ad hoc per la precedenza di mamme e stagionali
Con riguardo al diritto di precedenza dopo un rapporto di lavoro a termine, va ricordato che, fermo l’obbligo del datore di richiamare espressamente tale diritto nel contratto di assunzione, nel lavoro stagionale costituisce oggetto di tutela a favore dell’ex dipendente la riassunzione a tempo determinato “da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali” (e non la riassunzione a tempo indeterminato).
Occorre quindi che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi (e non 6 come nella generalità dei casi) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, anche in questa ipotesi, il diritto di precedenza si estingue una volta che sia trascorso 1 anno dalla data di cessazione del precedente rapporto a termine.
Tutela rafforzata, invece, per le lavoratrici che, nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbiano fruito del congedo di maternità disciplinato dal Capo III del decreto legislativo n. 151/2001, e successive modificazioni: va subito evidenziato come il riferimento sia tanto al congedo di maternità “ordinario” (ossia 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data del parto), quanto a quello cd. flessibile (ossia 1 mese prima e 4 mesi dopo la data del parto).
Ebbene, per queste lavoratrici, il congedo di maternità, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa (più di 6 mesi di lavoro) utile a conseguire il diritto di precedenza.
Non solo: in questa ipotesi il diritto di precedenza vale anche con riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Nulla cambia quanto al fatto che il diritto va esercitato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.