Lavoro e HR

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Regole ad hoc per le piccole imprese

Risarcimento con lo “sconto” – sempre se il licenziamento è illegittimo – nel caso di operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, se dipendenti da un datore di lavoro non soggetto all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ossia: che non abbia più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel comune in cui è ubicata l’unità presso la quale si è verificato il licenziamento; ovvero che, a prescindere da quanto sopra, non abbia in tutto più di 60 dipendenti. In questo caso, infatti, oltre a essere sempre esclusa la reintegrazione (salvo il caso del recesso discriminatorio o che non sia stato comunicato per iscritto); si prevede che:
a) nel caso di recesso per giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) illegittimo, per cui è prevista un’indennità di 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità;
b) se manca la comunicazione dei motivi o non è stato rispettato il procedimento disciplinare, per cui è prevista un’indennità da 2 a 12 mensilità;
c) se il datore decide di tentare la conciliazione offrendo un importo da 2 a 18 mensilità;
l’ammontare delle indennità e dell’importo appena sopra riportati e? dimezzato, e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità (per il dettaglio si veda la tabella riepilogativa che segue).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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