Lavoro e HR

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Rimborso del 60% della retribuzione per reinserire i disabili da lavoro

Facciamo il punto sul bonus per i datori di lavoro per il progetto di reinserimento dei disabili da lavoro.

L’art. 1, co. 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190, attribuisce all’Inail le competenze sul reinserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati per conservare il posto o ricercare nuova occupazione. La norma è stata integrata dall’art. 1, co. 533, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto per il datore un incentivo pari al 60% della retribuzione corrisposta al soggetto destinatario di un progetto di reinserimento per la conservazione del posto. Ecco il punto su tale bonus dopo le indicazioni Inail (circ. 26 febbraio 2019, n. 6; Nota 22 luglio 2020, n. 1009; circ. 11 settembre 2020, n. 34).

Progetto di reinserimento proposto dal datore

Il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, condiviso con il lavoratore, può essere proposto dal datore e approvato dall’Inail. Tale progetto, in mancanza dell’apposita scheda, la cui compilazione è prevista solo per i progetti elaborati dall’Inail, sarà valutato in termini di coerenza degli interventi al fine di risolvere le limitazioni funzionali che rendono difficoltoso o impediscono il reinserimento lavorativo del destinatario degli interventi medesimi (Inail, circ. 26 febbraio 2019, n. 6, p. 2).

Progetto di reinserimento elaborato dall’equipe multidisciplinare

La valutazione delle capacità utili a riprendere il lavoro viene effettuata in fase di elaborazione del progetto e di individuazione dei relativi interventi. A tal fine, il dirigente medico, nella visita per accertare i postumi permanenti, se ipotizza che le limitazioni funzionali riscontrate potrebbero rendere difficoltosa o impedire la ripresa dell’attività lavorativa, informa datore e dipendente, i quali possono manifestare la loro disponibilità a realizzare un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato (Inail, circ. 26 febbraio 2019, n. 6, p. 5).

Destinatari del progetto di reinserimento

Beneficiari della misura sono i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Invece, i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione (Inail, Nota 22 luglio 2020, prot. n. 1009).

Incentivo per il datore

La retribuzione corrisposta dal datore alla persona con disabilità da lavoro, destinataria del progetto di reinserimento volto a conservare il posto che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa lavorare senza gli interventi individuati nel predetto progetto è rimborsata dall’Inail al datore nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi ivi individuati, per un periodo fino a 1 anno.

Indicazioni sul rimborso del 60% della retribuzione

L’Inail, nella circ. 26 febbraio 2020, n. 6, ha precisato quanto segue:

a) il rimborso può essere riconosciuto al datore solo per i progetti per la conservazione del posto e non in caso di nuova occupazione di un disabile da lavoro rimasto inoccupato;

b) la retribuzione rimborsabile è solo quella erogata (riferita a ogni mese, escluse le voci costituenti regolazioni di competenze di mesi non inclusi nel periodo di riferimento) per periodi lavorativi dal 1° gennaio 2019, dalla data di manifestazione della volontà del datore e del lavoratore di attivare il progetto, fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati, comunque, per un periodo non superiore a 1 anno;

c) se il progetto è elaborato da parte dell’équipe Inail, la data di decorrenza è quella in cui datore e lavoratore hanno reso le dichiarazioni di disponibilità a dar corso al progetto; se il progetto è proposto dal datore, tale data è quella in cui il progetto è stato proposto all’Inail e, quindi, è stata per la prima volta manifestata la volontà di attivarlo;

d) nessun rimborso è riconosciuto per gli interventi che il datore ha realizzato, per necessità e urgenza, prima di rivolgersi all’Inail per elaborare il progetto personalizzato o far approvare il progetto da lui proposto o, almeno prima di aver comunicato all’Inail l’intenzione, condivisa col lavoratore, di realizzare gli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario;

e) se il datore rappresenta esigenze non previste o imprevedibili che prolunghino i termini di durata del progetto, non possono essere rimborsate retribuzioni che eccedano il termine finale di 12 mesi, decorrenti dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto;

f) infine, il primo rimborso è disposto a seguito di autorizzazione e riguarda le retribuzioni erogate dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella di tale provvedimento. I successivi rimborsi sono disposti con cadenza mensile: a tal fine, il datore deve inviare all’Inail le buste paga dei mesi oggetto del rimborso, attestanti la retribuzione corrisposta.

Modalità di rimborso

L’Inail, una volta ricevuta la documentazione del datore, adotta il provvedimento con cui è determinata la spesa, pari al 60% della sommatoria degli importi calcolati come di seguito specificato:

a) per il periodo compreso tra data di manifestazione della volontà e di adozione dell’impegno di spesa, in base alle retribuzioni già erogate, come risultanti dai documenti inviati dal datore;

b) per il periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di impegno di spesa e quella di realizzazione degli interventi, in base a una previsione calcolata sulla media delle retribuzioni già corrisposte, come risultanti dalla documentazione trasmessa dal datore.

Una volta realizzato il progetto o, comunque, alla scadenza dell’anno decorrente dalla data di manifestazione della volontà, cessa l’erogazione mensile dell’importo presunto e, a seguito della trasmissione da parte del datore delle buste paga, l’Inail verifica e calcola il saldo.

Invio delle buste paga

Nella richiesta di trasmissione delle buste paga inviata dall’Inail al datore, si precisa che a ognuna di tali buste va allegato l’estratto sottoscritto dal datore o da un suo consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci: retribuzione base mensile, “elementi fissi integrativi della paga base (es. EDR, superminimi etc.)”, retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del rimborso, importo festività cadenti di domenica, importo prestazioni in natura, vitto e alloggio, importo diaria-trasferta, importo indennità/maggiorazioni per mensa, trasporto, lavoro notturno, festività, rateo 13a e altre mensilità aggiuntive, percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto di rimborso.

Acquisizione del preventivo e valutazione di congruità

Per semplificare gli adempimenti a carico del datore, basta allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ogni intervento, redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti: la valutazione della congruità dei costi è a cura della Direzione regionale o provinciale o della Sede regionale Inail. Gli operatori economici cui affidare la realizzazione degli interventi sono individuati dal datore, che opera secondo le regole del diritto privato e non soggiace agli obblighi che la legislazione vigente pone a carico delle stazioni appaltanti: è stato quindi eliminato l’onere di acquisire certificazioni attestanti i requisiti di detti operatori (Inail, circ. 26 febbraio 2019, n. 6, p. 4.3).

Registro aiuti di Stato

La nuova misura di sostegno rientra nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili col mercato interno ai sensi degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE. In particolare, ex art. 33 di tale Regolamento, gli aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall’obbligo di notifica.

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