Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Sanzione da 5.000 a 30.000 euro per le “dimissioni in bianco”

Sanzione invariata, sia ora che in futuro, se il datore di lavoro viola le stringenti regole previste per la validità del recesso da parte del lavoratore o della lavoratrice. Infatti, per combattere il triste fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, che consentono al datore di recedere “al posto” del dipendente, che non ha nessuna intenzione di lasciare il proprio posto di lavoro, è prevista – salvo che il fatto costituisca reato – l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.000 fino a un massimo di 30.000 euro.
Quanto all’espressione “salvo che il fatto costituisca reato”, va evidenziato che il codice penale, all’articolo 610 (rubricato “violenza privata”) prevede che chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni dell’art. 339 (circostanze aggravanti se vi è l’uso di armi, corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, o in presenza di più persone).
Per il momento, e quindi fino alla piena entrata in vigore delle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 151/2015, le sanzioni di cui sopra scattano se il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto. Quando saranno in vigore le nuove disposizioni, invece, le sanzioni saranno applicabili ove il datore di lavoro alteri i moduli telematici che saranno resi disponibili dal Ministero del lavoro sul sito www.lavoro.gov.it, e che devono essere inviati al datore stesso e alla DTL.
Infine, l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica