Lavoro e HR

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SI ai contanti per i rimborsi spese, NO per l’indennità di trasferta

Alla domanda se sia possibile, per il datore di lavoro, erogare gli anticipi di cassa per le spese che i lavoratori dovranno sostenere nell’interesse dell’azienda e in esecuzione della prestazione (si pensi all’anticipo o al rimborso delle spese di viaggio, come pure a quelle di vitto e alloggio), l’ispettorato Nazionale del Lavoro aveva già dato risposta positiva con la Nota 16 luglio 2018, n. 6201.
Con la successiva Nota 10 settembre 2018, n. 7369, l’INL ha quindi ribadito che i mezzi di pagamento “tracciabili” riguardano solo gli elementi della retribuzione e che, pertanto, il loro utilizzo non è obbligatorio per le somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa per le mere “spese” che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, a condizione che queste siano debitamente documentate.
Discorso diverso, sempre alla luce della Nota n. 7369/2018, per quanto riguarda l’indennità di trasferta, che ha natura “mista” (risarcitoria, ovvero retributiva solo se supera un determinato importo e ha determinate caratteristiche). Ne deriva che tali somme devono essere assoggettate al regime della “tracciabilità”; ciò perché rientra nella ratio della norma (articolo 1, co. 910-914, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) mettere in condizione gli ispettori di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche per verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dall’articolo 51, co. 5, del TUIR.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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