Somministrazione di lavoro: quali regole?
La somministrazione a tempo determinato può essere stipulata con un’Agenzia per il lavoro, senza il limite dei 36 mesi di durata complessiva e anche senza il vincolo del massimo di 5 proroghe: infatti, il termine inizialmente posto al contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per iscritto, nei casi e per la durata previsti dai contratti collettivi.
Detto che si tratta di una soluzione più costosa rispetto all’assunzione diretta (in ragione del costo/guadagno dell’Agenzia), va però evidenziato che il lavoratore somministrato non si computa nell’organico dell’utilizzatore per l’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, eccetto quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Fermo l’obbligo di forma scritta (in difetto di che il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore), si evidenzia che:
- a) salvo diversa previsione del contratto collettivo, il numero di lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto;
- b) la somministrazione a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Nota Bene È esente da limiti quantitativi la somministrazione a termine di lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati». |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.