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Sospensione o riduzione dell’attività: le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali

I fondi di solidarietà bilaterali garantiscono il sostegno al reddito in costanza di rapporto nei casi di riduzione o sospensione dell’attività, per i lavoratori dei settori che non rientrano nella CIGO e CIGS: a tal fine sono previsti l’assegno ordinario e quello di solidarietà.
Assegno ordinario – L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che i fondi di solidarietà bilaterali assicurano nei casi di sospensione o riduzione dell’attività per le causali previste in materia di CIGO o CIGS. L’assegno è pari almeno all’integrazione salariale, per una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste per la CIGO o la CIGS; con durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile, salvo l’eventuale ricorso al contratto di solidarietà, computato per metà.
La domanda telematica va inviata alla sede Inps competente in base all’unità produttiva, non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività.
L’assegno ordinario può essere chiesto per eventi di sospensione o riduzione dell’attività determinati dalle seguenti causali: eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione, dal 1° gennaio 2016, della cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un suo ramo; contratto di solidarietà; procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015).
Assegno di solidarietà – Dal 2016, il fondo ex art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015, rinominato Fondo di integrazione salariale, garantisce un assegno di solidarietà per i dipendenti dei datori che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario per evitare o ridurre le eccedenze di personale nella procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
L’assegno, di importo pari a quello della cassa integrazione guadagni, è erogato al massimo per 12 mesi in un biennio mobile. In ogni caso la riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ogni lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può superare il 70% nel periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
Per l’ammissione all’assegno i datori devono presentare domanda telematica alla sede Inps competente entro 7 giorni dall’accordo sindacale: la riduzione dell’attività deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla domanda. Infine, tale prestazione può anche essere assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo minimo di 26 settimane.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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