TFR in busta: le agevolazioni per i datori di lavoro
Per compensare lo “sforzo economico” messo in atto dai datori di lavoro che si trovano a erogare la QU.I.R. mensilmente in busta paga sono state previste alcune agevolazioni, la prima della quali consiste nel venir meno dell’obbligo di versare il contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR costituito presso l’Inps: tale fondo viene alimentato con un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, che sale al 40% nel caso dei dirigenti.
Come precisato dall’Inps, l’esonero opera in base al principio di competenza, e quindi si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R..
Esempio In relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, anche se la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avviene con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..
Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari:
a) al 4 per cento dell’ammontare del TFR corrisposto in busta paga se il datore ha un numero di addetti da 50 in su;
b) al 6 per cento se gli addetti sono fino a un massimo di 49.
In aggiunta spetta anche una riduzione contributiva connessa al gettito di TFR conferito in misura pari allo 0,28%.
Gli ultimi due benefici indicati appena sopra non spettano, se il datore di lavoro occupa fino a un massimo di 49 addetti, in caso di accesso al finanziamento agevolato con un intermediario autorizzato per l’erogazione della QU.I.R. in busta paga.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore