Lavoro e HR

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Tfr in busta paga: il decreto di attuazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, ha introdotto la possibilità per il lavoratore di richiedere l’erogazione mensile, come parte integrante della retribuzione, della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, per il periodo di paga decorrente dal marzo 2015 al giugno 2018. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo è stato pubblicato il tanto atteso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, n. 29, che contiene il regolamento di attuazione della disposizione sopra citata.
La norma prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti che, oltre ai dipendenti e al datore di lavoro, sono: il Fondo di garanzia, di cui possono fruire i datori con meno di 50 addetti (e non tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS) per acquisire la provvista finanziaria necessaria alla liquidazione del TFR; il Fondo di tesoreria INPS; nonché l’Intermediario, ossia la banca o l’intermediario finanziario che aderisce all’accordo quadro stipulato tra i Ministri del lavoro e dell’economia, e l’Associazione bancaria italiana.
Premesso che l’opzione è esercitabile anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, possono presentare la domanda per la liquidazione mensile della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione, pari alla quota maturanda del TFR) tutti i dipendenti di un datore del settore privato, con rapporto subordinato in essere da almeno 6 mesi, che godono del TFR, tranne i seguenti lavoratori:
a) domestici;
b) del settore agricolo;
c) per i quali la legge o il CCNL, anche con il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevedono la corresponsione periodica del TFR o il suo accantonamento presso soggetti terzi;
d) dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
e) dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese ex 182-bis della legge fallimentare;
f) dipendenti da datori che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
g) dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, per i soli dipendenti in forza all’unità produttiva interessata da tali interventi;
h) dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Attenzione – La liquidazione della Qu.I.R. è interrotta, al verificarsi di una delle condizioni previste dalle lettere e), f), g) ed h), dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni, nonché per l’intero periodo di sussistenza delle medesime o, per le condizioni previste dalla lettera d), a partire dall’avvio delle procedure concorsuali.
Poiché il dipendente deve notificare al datore l’eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, l’erogazione della quota mensile di TFR non opera fino a che il mutuante non notifica l’avvenuta estinzione del credito oggetto di finanziamento. L’articolo 4 del decreto dispone poi che la Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali, e non incide sul calcolo del bonus degli 80 euro mensili per i redditi fino a 24.000 euro annui.
A questo punto, se sussistono le condizioni di cui sopra, il lavoratore dipendente presenta al datore un’apposita domanda – redatta secondo il modello allegato al decreto – con la quale chiede di percepire la quota maturanda del TFR (Qu.I.R.), al netto del contributo dello 0,50 ex articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, inclusa la quota eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione. La domanda ha effetto a partire dal mese successivo a quello della presentazione e vale sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, fino a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto, se antecedente: per tale periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile. Il datore procede quindi alla liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, salvo che egli acceda al finanziamento con garanzia: in questo caso, la liquidazione mensile della Qu.I.R. decorre dal 3° mese successivo alla domanda.
La possibilità di finanziamento, a un tasso non superiore a quello di rivalutazione delle quote di TFR, assistita da garanzia rilasciata dal Fondo costituito presso l’Inps, riguarda i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze non più di 49 addetti: l’Inps (entro 30 giorni) rilascia una certificazione, se il datore ne fa richiesta, utile per accendere il finanziamento presso un intermediario aderente. A questo punto, in base alla certificazione Inps, il datore di lavoro e l’intermediario stipulano il contratto di finanziamento per un importo massimo pari a quello della Qu.I.R. certificato dall’INPS ogni mese. Il datore di lavoro che opta per l’accesso al finanziamento assistito da garanzia deve rivolgersi a un solo intermediario, anche se il finanziamento è esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R. Il decreto del Presidente del Consiglio contiene poi numerose altre disposizioni per la pratica attuazione e la disciplina di questo importante provvedimento, che riguardano in particolare quanto segue:
a) l’articolo 7 detta le norme per il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e le cause di interruzione anticipata;
b) l’articolo 8 disciplina le misure compensative per i datori di lavoro sulle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R., a seconda che sia stato o meno attivato il finanziamento assistito;
c) l’articolo 9 disciplina la costituzione e il funzionamento del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps;
d) l’articolo 10 contiene le modalità per l’attivazione della garanzia, disponendo che l’intermediario notifica al datore la richiesta di rimborso della somma erogata e che, in caso di mancato rimborso, anche parziale, dopo 30 giorni dalla data dell’inadempimento, egli notifica all’Inps la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, con l’apposita modulistica: a questo punto, l’Inps rimborsa quanto dovuto all’intermediario entro 60 giorni dalla richiesta;
e) l’articolo 11 disciplina le modalità di finanziamento del Fondo di garanzia, incluso lo 0,20% della retribuzione imponibile a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento.
Infine, si presti particolare attenzione a quanto previsto dall’articolo 12, il quale dispone che sulle somme pagate all’intermediario aderente, il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere le sanzioni civili, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorché in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento; che tale pagamento può essere fatto anche ratealmente e che i debiti di cui sopra non impediscono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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