Tirocini: il punto dopo la circolare dell’Ispettorato
Dopo la raccomandazione del Consiglio della UE 10 marzo 2014, che definisce il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o meno, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”, le linee guida in materia di tirocini extra curriculari, approvate il 24 gennaio 2013 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono state riviste il 25 maggio 2017 dalla stessa Conferenza.
Sull’argomento si è ora espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la circolare 18 aprile 2018, n. 8, ha fornito le indicazioni operative per il personale ispettivo in materia di tirocini formativi e di orientamento. Si evidenzia che, come riportato dalla circolare, i tirocini sono inseriti tra gli ambiti principali di intervento per l’attività di vigilanza dell’INL nel 2018.
Competenza regionale – In materia di tirocini, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’articolo 117, co. 4, della Costituzione: tale norma dispone infatti che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” (che è disciplinata dal co. 2). Tale apparato normativo è stato confermato in toto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19 dicembre 2012, n. 287.
Ne deriva quindi, come evidenziato nella circolare, che la programmazione delle ispezioni dovrà, necessariamente, avvenire in modo coordinato con i vari uffici regionali competenti.
Tirocini inclusi – Le linee guida del 2017 riguardano solo i cd. tirocini extracurriculari, ossia quelli che abitualmente sono così definiti: a) formativi; b) di orientamento; c) di inserimento/reinserimento lavorativo.
Tipologie escluse – Per contro, sono espressamente esclusi da quanto si dirà tutti i:
a) tirocini curriculari;
b) tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o periodi di pratica professionale;
c) tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
d) tirocini per extracomunitari entro le quote di ingresso ;
e) tirocini per l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e la riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari.
Finora non tutte le Regioni o Province autonome hanno recepito le linee guida adottate nel 2017; lo hanno fatto: Piemonte; Lombardia; Veneto; Provincia autonoma di Trento; Liguria; Marche; Lazio; Molise; Calabria; Basilicata e, infine, Sicilia. Per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella di cui alle linee guida del 2013.
Riqualificazione – La vigilanza ha il fine di verificare la genuinità dei rapporti, posto che l’organizzazione dell’attività dei tirocinanti – anche se finalizzata all’apprendimento on the Job – può presentare aspetti coincidenti con l’etero direzione (che connota il lavoro subordinato). È quindi necessario che valutare complessivamente le modalità di svolgimento dello stage, che deve essere funzionale all’apprendimento e non a una mera prestazione lavorativa. Da questo punto di vista può risultare dirimente l’osservanza della normativa regionale nel cui ambito viene svolto il tirocinio, tenendo presente che essa potrebbe anche discostarsi dai principi di cui alle linee guida della Conferenza Stato/Regioni. In generale, l’Ispettore che riscontri la violazione delle disposizioni regionali o la mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo un accertamento in concreto della reale natura del rapporto in corso tra le parti, potrà ricondurlo a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (cfr. tabella che segue).
IPOTESI DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE | |
Vizio del tirocinio | Note |
Attivato per attività lavorative per cui non è necessario un periodo formativo (1) | In quanto si tratti di attività del tutto elementari e ripetitive |
Attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (1) | Disoccupati, beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto, lavoratori a rischio disoccupazione, già occupati in cerca di altra occupazione, disabili e svantaggiati |
Durata inferiore al minimo stabilito dalla legge regionale | |
Attivato da soggetto promotore privo dei requisiti previsti dalla legge regionale (1) | |
Totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore (1) | |
Totale assenza di PFI (1) | |
Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante (1) | |
Per sostituire i dipendenti nei periodi di picco ovvero in malattia, maternità o ferie | |
Per sopperire a esigenze organizzative del soggetto ospitante | Se l’unità produttiva è affidata al solo tirocinante (es. unico cameriere) o se svolge in modo esclusivo e continuativo una attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale in cui è inserito perfettamente |
Con soggetto che abbia avuto un rapporto subordinato o una co.co.co. con ospitante | Tale divieto opera nel limite degli ultimi 2 anni |
Con soggetto con cui è intercorso un precedente rapporto di tirocinio | Sono possibili proroghe o rinnovi rispettando la durata massima di cui alla legge regionale |
Oltre il numero massimo consentito ex lege | |
Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel PFI in modo continuativo e sistematico durante lo svolgimento del rapporto | La sistematicità, per esempio, può ricorrere se il tirocinante è impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal PFI |
Assoggettamento alle stesse regole dei dipendenti, in particolare per gestione delle presenze e organizzazione dell’orario (1) | Es.: se occorre autorizzazione per assenze assimilabili a ferie o se l’attività è organizzata in turni così che egli integri “team” di lavoro |
Imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici (1) | Rilevati con sistemi usati per i dipendenti, per conseguire gli obiettivi produttivi. |
Difformità tra attività previste dal PFI ed effettivamente svolte presso l’ospitante | |
Corresponsione di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI | Ove questa abbia carattere significativo e non episodico |
(1) In tali ipotesi, l’attivazione di un tirocinio comporta irregolarità tali da compromettere la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro. |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore