Tutela attenuata per le collaboratrici
La tutela che è stata introdotta dall’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, a favore delle donne vittime di violenza di genere e inserite nei percorsi previsti a tal fine, è differenziata a seconda della “tipologia” di lavoratrice.
Tale diverso regime di protezione, in ogni caso condizionato alla certificazione emessa dai servizi sociali del Comune di residenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all’articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), non convince appieno, posto che – mentre garantisce alle lavoratrici “dipendenti” il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi, percependo un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e con accreditamento della contribuzione figurativa, nonché la possibilità di passare al lavoro a tempo parziale – viceversa, per quanto riguarda le donne titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che siano state inserite nei medesimi percorsi di protezione contro la violenza di genere, si limita a prevedere un generico “diritto alla sospensione del rapporto contrattuale”, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a 3 mesi (tale periodo, ovviamente, può avere durata inferiore).
E’ infatti chiaro che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 solo ai fini del riconoscimento del diritto alla sospensione della co.co.co., al quale non corrisponde però un diritto all’indennità: ci si domanda se tale previsione sia da ritenersi costituzionalmente legittima.
Da ultimo, in base alle precisazioni di cui alla circolare Inps 15 aprile 2016, n. 65, va ricordato che i 3 mesi equivalgono a 90 giornate di prevista attività lavorativa e tale periodo deve essere fruito entro 3 anni a partire dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.