Lavoro e HR

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Videosorveglianza: così l’Ispettorato istruisce le pratiche

La circolare INL n. 5/2018 precisa che l’oggetto dell’istruttoria abitualmente non riguarda aspetti tecnici particolari ma solo l’effettiva esistenza delle ragioni organizzative e produttive, di sicurezza e tutela del patrimonio. Quindi, eventuali condizioni all’uso degli strumenti vanno correlate alla specifica finalità indicata nell’istanza, senza ulteriori limitazioni tecniche, che possono vanificare l’efficacia dello strumento di controllo.
 
L’eventuale ripresa dei lavoratori dovrebbe avvenire in via incidentale e occasionale ma nulla impedisce, se vi sono le ragioni giustificatrici, di inquadrare l’operatore direttamente, senza introdurre condizioni quali “l’angolo di ripresa” della telecamera o “l’oscuramento del volto del lavoratore”.
 
Quanto alle telecamere, va evidenziato che:

a) non è fondamentale specificare la loro esatta posizione e numero, posto che le riprese devono essere coerenti con le ragioni legittimanti il controllo dichiarate nell’istanza, e la loro effettiva esistenza va sempre verificata in un’eventuale ispezione: ciò perché lo stato dei luoghi e il posizionamento di merci e impianti è spesso oggetto di modificazioni nel tempo e quindi un’istruttoria analitica, basata su planimetrie che (a breve) potrebbero non rappresentare più il contesto lavorativo, è poco utile;

b) infatti, un’autorizzazione basata su documenti che “fotografano” lo stato dei luoghi in un certo momento rischierebbe di perdere efficacia ove tale “stato” sia modificato per varie esigenze, con conseguente necessità di un aggiornamento periodico dell’autorizzazione, pur con le medesime ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti;

c) l’autorizzazione è rilasciata in base alle specifiche ragioni indicate nella richiesta: quindi il controllo è legittimo se strettamente funzionale a tutelare l’interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel tempo neppure se si invochino altre ragioni legittimanti il controllo ma non dichiarate nell’istanza di autorizzazione;

d) eventuali ispezioni da condursi dopo il rilascio dell’autorizzazione, quindi, dovranno anzitutto verificare che l’uso degli strumenti di controllo sia coerente con le finalità dichiarate.

 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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