Lavoro e HR

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Visite mediche ambulatoriali: le istruzioni Inps

L’articolo 9 del decreto ministeriale 18 aprile 1996 dispone che, in caso di impossibilità di eseguire la visita domiciliare per assenza del dipendente, il medico deve darne immediata comunicazione all’Inps e rilasciare, possibilmente a persona presente nell’abitazione, apposito avviso recante l’invito al lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, secondo quanto indicato nell’avviso stesso, e salvo che l’interessato non abbia ripreso l’attività lavorativa.
Con riguardo a tale disposizione, l’Inps è intervenuto con il messaggio 9 giugno 2016, n. 2587, in cui è stato precisato quanto segue:
a) oltre all’ipotesi prevista dal D.M. 18 aprile 1996, l’art. 10 del D.M. 12 ottobre 2000 stabilisce che, nel caso in cui siano necessarie “particolari verifiche sanitarie e/o amministrative”, l’Inps può disporre direttamente visite ambulatoriali, con la precisazione però che, se i controlli sono stati richiesti per specifiche esigenze del datore, occorre la preventiva valutazione dell’Istituto per verificare l’opportunità di convocare direttamente il lavoratore, avuto riguardo alle sue condizioni di salute, dovendo egli essere in grado di lasciare il domicilio;
b) se non è possibile utilizzare il modello VMCD/Ricevuta COD SR.149, che consente la consegna a terzi dell’invito a presentarsi in ambulatorio, il medico deposita l’invito nella cassetta delle lettere presso il domicilio del lavoratore;
c) tuttavia, poiché il deposito dell’invito nella cassetta della posta non dà certezza circa l’avvenuta ricezione della convocazione da parte dell’interessato, nel caso in cui il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, l’Inps, senza applicare la sanzione per assenza ingiustificata, deve inviare un nuovo invito, tramite raccomandata AR;
d) infine, in alternativa all’invio della raccomandata AR, è possibile utilizzare, se conosciuto, l’indirizzo di PEC dell’assicurato: in al caso l’Istituto ha però il compito di verificare l’avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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