Lavoro e HR

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Voucher: variazioni e modifiche comunicate almeno 60 minuti prima

Facendo seguito ai chiarimenti diffusi dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro il 20 ottobre scorso, e alla circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche il Ministero, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, ha pubblicato alcune FAQ sulla nuova comunicazione del lavoro accessorio (cfr. Nota 2 novembre 2016, n. 20137).
 
Premesso che la comunicazione via e-mail può essere inviata – almeno 60 minuti prima – anche da parte del consulente del lavoro o da un altro professionista abilitato (risposta n. 8), la FAQ numero 4 si sofferma sugli obblighi a carico del committente in caso di variazioni e/o modifiche rispetto alle comunicazioni che sono già state inviate, precisando che la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima dell’attività cui si riferisce. Nel dettaglio la situazione è quella di cui alla tabella che segue.
 

COME COMUNICARE LE MODIFICHE E/O VARIAZIONI DEL LAVORO ACCESSORIO
Cosa cambia Quando comunicare
Nome del lavoratore Almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività
Luogo della prestazione Almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione
Anticipazione dell’orario Almeno 60 minuti prima del nuovo orario
Posticipo dell’orario Entro 60 minuti prima del nuovo orario
Lavoratore che prolunga l’orario rispetto a quanto già comunicato Prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore
Lavoratore che termina in anticipo l’attività lavorativa Entro i 60 minuti successivi
Lavoratore che non si presenta Entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio
della prestazione già comunicata

 
Va evidenziato che, come precisato nella FAQ n. 5, ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti prima dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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