Lavoro e HR

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Contratto di espansione: rapporto con altri istituti

L’art. 41, co. 10, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce espressamente che il contratto di espansione è compatibile con l’utilizzo di altri strumenti previsti dal D.Lgs. medesimo, compreso quanto disposto dall’art. 7 del D.M. 10 luglio 2009, n. 46448. Tale norma, nel testo vigente, prevede che, fermo restando l’arco temporale fissato dall’articolo 4, co. 35, del decreto legge n. 510/1996 (legge n. 608/1996), il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’articolo 1, co. 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, se il ricorso al contratto di solidarietà ha il fine di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223/1991, ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.
Per il Ministero (circ. n. 16/2019, p. 7), il contratto di espansione può essere stipulato anche quando l’impresa, avente struttura organizzativa articolata in diverse unità produttive (per la nozione di “unità produttiva”, da ultimo, cfr. il messaggio Inps 31 marzo 2017, n. 1444) o in strutture con missioni produttive diverse, abbia in corso – presso sedi diverse da quella coinvolta dal contratto di espansione – altri ammortizzatori sociali ex D.Lgs. n. 148/2015, compresa una procedura di mobilità non oppositiva, o ricorra a riduzioni orarie in settori diversi da quelli coinvolti dal contratto di espansione ma organizzativamente collegati a essi.
Infine, gli eventuali contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019, e le relative agevolazioni continuano a valere fino alla loro naturale scadenza.
 
  
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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