Lavoratori stagionali: così il contributo addizionale
L’articolo 2, co. 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), ha stabilito che ai rapporti subordinati “non a tempo indeterminato” si applica un contributo addizionale, a carico del solo datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile. A partire dal 14 luglio 2018, il cd. decreto dignità ha aggiunto la previsione per cui il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
Il successivo co. 29, lettera b), stabilisce che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative.
Come evidenziato dall’Inps (circ. 6 settembre 2019, n. 121), non essendo stata reiterata la disposizione che esonerava dal pagamento i datori che assumevano a termine per attività stagionali non elencate dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dal contratto collettivo, in tale ipotesi è dovuto il contributo addizionale.
Quindi, nei casi di rinnovo dei contratti a termine di tali lavoratori stagionali (solo di quelli individuati dal contratto collettivo e non dal DPR), decorrenti dal 14 luglio 2018, è dovuto anche l’aumento del contributo addizionale NASpI di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo.