Legge di Bilancio 2019: cosa cambia per datori e dipendenti
L’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto molte novità: tralasciando Flat Tax al 20% (co. 17 – 22), detassazione dei nuovi investimenti (co. 28 – 34), credito d’imposta per la formazione (co. 78 – 81) e pensioni (co. 260 – 268), ecco alcune delle nuove disposizioni.
Mobilità – Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite di 12 mesi, anche ai lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI.
Incentivo Occupazione Mezzogiorno – I programmi operativi possono prevedere, nel limite di 500 milioni per gli anni 2019 e 2020 e nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato, misure per favorire in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti:
- che non abbiano compiuto 35 anni;
- di almeno 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per essi, l’esonero ex art. 1-bis, co. 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (decreto dignità), è elevato al 100%, nel limite di importo di 8.060 euro per 36 mesi, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, per il loro periodo di applicazione (co. 247).
Reddito di cittadinanza e pensioni anticipate (co. 255 – 259) – Per introdurre le pensioni e il reddito di cittadinanza, presso il Ministero del lavoro è istituito il «Fondo per il reddito di cittadinanza»: fino all’entrata in vigore di tali misure resta il REI (Reddito di inclusione sociale). Inoltre, per gli interventi volti a introdurre nuove modalità di pensionamento anticipato, è istituito un nuovo Fondo: con apposite norme, nei limiti delle risorse stanziate, si attuano gli interventi ivi previsti.
Congedo obbligatorio del padre – Il co. 278 prevede che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, è prorogato per il 2019. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a 5 giorni per il 2019, da godersi anche in via non continuativa. Nel 2019 il padre può astenersi per 1 ulteriore giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione per il periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.
Congedo di maternità – In aggiunta a quanto già previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, secondo cui è vietato adibire al lavoro le donne:
- nei 2 mesi prima la data presunta del parto, salvo l’art. 20 (1 mese prima e 4 dopo il parto);
- se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra data presunta ed effettiva;
- durante i 3 mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20;
- nei giorni non goduti prima del parto, se il parto avviene in anticipo;
il co. 485 ha aggiunto il co. “1.1” il quale dispone che, in alternativa, la donna può astenersi dal lavoro solo dopo il parto nei 5 mesi successivi a esso, purché il medico specialista del SSN o convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Lavoro agile – I datori che stipulano accordi di lavoro agile devono dare priorità alle richieste di esecuzione del rapporto in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi al termine del congedo di maternità e dai lavoratori con figli disabili.
Incentivo conducenti autotrasporto – Fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti che non hanno compiuto il 35° anno al 1° gennaio 2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, assunti a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci conto terzi attive in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori, è rimborsato il 50% delle spese per patente e abilitazioni alla guida. Ai fini IRES, alle imprese spetta una detrazione totale dall’imposta lorda sui rimborsi erogati fino a 1.500 euro per periodo d’imposta. Il rimborso è erogato da ogni impresa entro 6 mesi dall’inizio del contratto a tempo indeterminato. Per i conducenti già assunti, il rimborso è erogato entro il 30 giugno 2019. Le modalità di richiesta ed erogazione del rimborso sono definite dal Ministero del lavoro. Dal rimborso sono esclusi i versamenti al Ministero dei trasporti per patente e abilitazioni alla guida di veicoli di autotrasporto merci conto terzi e contrassegni telematici.
Contratti a termine università ed enti di ricerca – L’art. 1, co. 3, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, ora prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo e quelle ex art. 2 e 3, non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni e da università private (incluse filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione o enti privati di ricerca, e lavoratori chiamati a svolgere attività di: insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, supporto all’innovazione, assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa. In tal caso continuano a applicarsi le disposizioni vigenti prima del decreto dignità: quindi, per tali soggetti, non sono richieste le causali e la durata massima di 24 mesi.
Sanzioni – Alcune sanzioni in materia di lavoro aumentano come di seguito esposto:
- 20% per quanto riguarda gli importi per la violazione delle norme ex art. 3 del D.L. n. 12/2002 (lavoro irregolare); art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (somministrazione, appalto o distacco irregolare); art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016 (obblighi di comunicazione); art. 18-bis, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro; riposo giornaliero e settimanale; ferie);
- 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle norme del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU sicurezza), sanzionate in via amministrativa o penale;
- 20% degli importi per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.
Apprendistato di I livello – Il co. 281 conferma, anche se riduce, le risorse per agevolare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Per tale tipologia di contratto, non si applica il cd. ticket di licenziamento; l’aliquota a carico datore è ridotta al 5%; spetta lo sgravio totale dei contributi a carico datore di finanziamento dell’ASpI (1,31%) e dello 0,30%.
Disabili – Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili aumenta di 10 milioni di euro. Inoltre, la retribuzione corrisposta dal datore al disabile destinatario di un progetto di reinserimento per la conservazione del posto che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza gli interventi individuati in tale progetto è rimborsata dall’Inail al datore per il 60% di quanto corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi, per un periodo non superiore a 1 anno. Se gli interventi individuati nel progetto di reinserimento non sono attuati per immotivato unilaterale recesso del datore, egli deve restituire all’Inail l’intero importo.
Alternanza scuola lavoro – I percorsi in alternanza scuola-lavoro divengono “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” e, dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva non inferiore a:
- 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- 150 ore nel 2° biennio e nell’ultimo anno del percorso degli istituti tecnici;
- 90 ore nel 2° biennio e nel 5° anno dei licei.
Incentivo Occupazione NEET – Infine, ricordiamo che l’ANPAL, con decreto 28 dicembre 2018, n. 581, ha disposto che l’Incentivo Occupazione Neet spetta anche per le assunzioni effettuate nel 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie; esso va fruito entro il 28 febbraio 2021.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore