Modello “SR185” per il “bonus rioccupazione”
Il lavoratore che, in quanto beneficiario dell’assegno di ricollocazione Cigs, accetta un nuovo impiego presso un altro datore, tra l’altro, ha diritto a percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto. A tal fine, per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’ANPAL e la titolarità del conto a cui l’IBAN stesso si riferisce, può essere necessario inviare all’Inps il modello “SR185”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” del sito internet dell’Inps.
Quando va inviato all’Inps il modello “SR185” | |
Già inviato per altre domande di prestazioni a sostegno del reddito | Non occorre |
Lavoratori alla prima richiesta | Va inviato |
Come precisato dalla circ. Inps 26 luglio 2019, n. 109, punto 4.2, la Sede di Ascoli Piceno, polo unico per la gestione del “bonus rioccupazione”, contatterà l’interessato per comunicargli l’ammissione all’incentivo e (se non l’ha già fatto) perché egli presenti il modello “SR185”, in cui va indicato, oltre al suo codice fiscale, anche l’IBAN, con data, timbro e firma del funzionario dell’Ufficio postale o della Banca.
Poiché il modulo è necessario per l’erogazione del bonus, il lavoratore può inviarlo:
1) da una PEC alla PEC: direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it;
2) da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Sede di Ascoli Piceno all’indirizzo: direzione.ascolipiceno@inps.it;
3) in originale alla Sede di Ascoli Piceno (negli ultimi due casi, va allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità).
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.