Lavoro e HR

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Rapporti tra ferie e altri istituti

Per concludere la nostra analisi, di seguito esaminiamo alcuni casi particolari di possibile “sovrapposizione” tra ferie e altri istituti del diritto del lavoro.
 
Richiamo dalle ferie già concesse – Alcuni contratti o regolamenti prevedono la possibilità che il datore, per serie esigenze di servizio, possa “richiamare” il lavoratore assente per ferie: in tal caso il lavoratore deve adempiere, salvo il diritto a recuperare i giorni non goduti. Di norma gli stessi accordi disciplinano gli aspetti economici, incluso il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in azienda.
 
Ferie “solidali” – L’art. 24 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che – fermo il diritto a un minimo di 4 settimane di ferie – i lavoratori possono cedere gratuitamente i propri riposi e ferie ai colleghi, per consentire loro di assistere i figli minori che (per le particolari condizioni di salute) necessitano di cure costanti, nella misura, condizioni e con le modalità previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Periodo di comporto – La giurisprudenza prevalente ritiene che, per evitare il licenziamento, il lavoratore – specie quando non può fruire di un’aspettativa – può chiedere, prima della fine del comporto, di fruire dei giorni di ferie maturati e non ancora goduti. I giudici ritengono che il datore che, in vista della scadenza del comporto, respinge la richiesta del dipendente di fruire delle ferie residue, deve dimostrare per quali motivi ha optato per la risoluzione del rapporto piuttosto che consentire l’assenza per i giorni di ferie residui, visto l’interesse del lavoratore a conservare il posto. Se tale prova (assai ardua) non viene fornita, il licenziamento è illegittimo.
 
Congedo di maternità e parentale – Le ferie e le altre  assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice a diverso titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie (art. 22, co. 6, e art. 34, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001).
 
  
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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