Rimborso delle spese di parcheggio
sostenute dai dipendenti in trasferta
Un’associazione datoriale ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale trattamento fiscale vada applicato dal datore di lavoro ai rimborsi spese (anche di notevole entità) relativi ai parcheggi effettuati dai dipendenti durante le trasferte al di fuori del territorio comunale.
Nel caso di specie, il quesito ha riguardato le situazioni riepilogate nella tabella che segue.
Tipo di auto | Privata | Aziendale a uso promiscuo | Aziendale |
Proprietà dell’auto | Dipendente | Leasing | |
Uso dell’auto | Sia per attività lavorativa che per uso privato | Solo per attività lavorativa | |
Quota a carico dipendente | No | Canone mensile | Non prevista |
Rimborso spese chilometriche | Solo per attività lavorativa | Non previsto | |
Carta carburante | Non prevista | Sia per attività lavorativa che per uso privato | Solo per attività lavorativa |
Ebbene, per tutte le situazioni sopra rappresentate, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta 31 gennaio 2019, n. 5, ha precisato che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio:
- è assoggettabile interamente a tassazione nel caso in cui il datore abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto;
- rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio), escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero), nei casi di rimborso analitico.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore