Lavoro e HR

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Trasferta: così il tempo di viaggio

La disciplina dell’orario di lavoro e della remunerazione con riguardo alla trasferta è diversamente regolata a seconda delle diverse fattispecie che possono presentarsi.

Infatti, è possibile che ricorra una delle situazioni di seguito elencate:

  1. il dipendente parte direttamente dalla propria abitazione;
  2. il datore ha previsto un punto di raccolta, presso il quale il lavoratore non è però obbligatoriamente tenuto a recarsi prima dell’inizio della missione;
  3. il datore ha istituito un punto di raccolta “obbligatorio”;
  4. il datore ha imposto al dipendente di recarsi in trasferta partendo dalla sede dell’azienda.

Ecco dunque la soluzione corretta in relazione alle diverse ipotesi.

Caso Luogo Riflessi sulla retribuzione
1 Partenza dalla propria abitazione Il tempo impiegato per raggiungere il luogo della trasferta non è effettivo orario di lavoro, e quindi, salvo diversa previsione contrattuale, non spetta alcuna indennità o maggiorazione retributiva
2 Accesso facoltativo al punto di raccolta Se il lavoratore è libero di recarsi in trasferta anche con mezzi propri, l’orario di lavoro inizia dal momento in cui è a disposizione del datore e nell’esercizio della propria attività sul luogo di lavoro previsto per la missione
3 Accesso obbligatorio al punto di raccolta Se il lavoratore è tenuto a recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, in ogni caso, per porsi ivi a disposizione del datore entro un determinato momento, l’orario di lavoro va computato a partire da tale momento
4 Partenza dalla sede dell’azienda
(su ordine datoriale)
Se il lavoratore non può recarsi in trasferta partendo da casa ma deve prima recarsi in azienda e da lì partire dopo aver ricevuto istruzioni e/o strumenti di lavoro, il tempo impiegato dall’uscita della sede per raggiungere il posto va considerato come effettivo orario di lavoro: quanto ricevuto a tale titolo costituisce quindi retribuzione.

Per ulteriori approfondimenti sulla questione si veda anche quanto precisato dal Ministero del Lavoro nella Nota 2 aprile 2010, n. 15.

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