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L’Ispettorato del Lavoro “porta on line” alcune procedure

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto che, oltre alle istruttorie per convalidare le dimissioni delle lavoratrici madri o che si sposano, possono essere effettuate da remoto le seguenti procedure: attività conciliativa (ex art. 410 cod. proc. civ., ex art. 11 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 ed ex art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124); audizioni ex art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689; attività di certificazione dei contratti; istruttoria per il rinnovo dei contratti a termine cd. “in deroga” nonché le audizioni nell’ambito della vigilanza, esclusi gli accertamenti sui profili di rilevanza penale.

Nel caso in cui le procedure “da remoto” consentano di identificare gli interessati (o i soggetti da loro delegati) e di acquisirne la volontà espressa – specie in tempi di Covid-19 (ma anche in seguito) – è possibile evitare di recarsi di persona presso l’Ispettorato del Lavoro e gestire alcune procedure, peraltro abbastanza frequenti, comodamente da casa o dall’ufficio. In ossequio a quanto disposto dall’art. 12-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (legge n. 120/2020), infatti, l’INL ha emanato prima il decreto direttoriale 22 settembre 2020, n. 56, e poi la circolare 25 settembre 2020, n. 4, che regolamenta lo svolgimento di tali attività on line.

PROCEDURE ESEGUIBILI ON LINE

Oggetto Dettagli Fonte
Dimissioni lavoratrici: maternità La risoluzione consensuale o le dimissioni della lavoratrice nel periodo di gravidanza; della lavoratrice o lavoratore: nei primi 3 anni del bambino; nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o affidato; in caso di adozione internazionale: nei primi 3 anni dalle comunicazioni ex art. 54, co. 9; vanno convalidate dall’INL competente. A tale convalida è condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto Art. 55, co. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
Dimissioni lavoratrici: matrimonio Sono nulle le dimissioni della lavoratrice dal giorno della richiesta delle pubblicazioni a 1 anno dopo la celebrazione, salvo che siano da lei confermate all’ITL entro 1 mese Art. 35, co. 4, D.Lgs. n. 198/2016
Tentativo di conciliazione Chi vuole agire in giudizio per un rapporto di lavoro può promuovere, anche con il sindacato cui aderisce o dà mandato, un tentativo di conciliazione presso la commissione in ITL. La richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo e per i 20 giorni dopo la sua conclusione, ogni termine di decadenza. Art. 410 cod. proc. civ.
Conciliazione monocratica preventiva Nelle richieste d’ispezione, se vi sono elementi per conciliare la controversia, l’ITL può avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate; le parti possono farsi assistere da associazioni, sindacati o professionisti incaricati. In caso di mancato accordo o di assenza di una o di entrambe le parti, l’ITL prosegue con l’ispezione. Art. 11, co. 1-5, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
Conciliazione monocratica contestuale Una procedura conciliativa analoga a quella preventiva, può aversi durante l’attività di vigilanza ove l’ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa ex co. 1. Art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 124/2004
Diffida accertativa per crediti patrimoniali Se nell’ispezione emergono violazioni alle norme contrattuali da cui scaturiscono crediti patrimoniali a favore dei lavoratori, l’ispettore diffida il datore a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Art. 12 D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
Ordinanza–ingiunzione: audizione Entro 30 dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti e documenti e possono chiedere di essere da lei sentiti. L’autorità competente, sentiti gli interessati, se essi l’hanno chiesto, ed esaminati i documenti, se ritiene fondato l’accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all’autore della violazione e agli obbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione comunicandola a chi ha redatto il rapporto. Art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689
Certificazione del contratto Per ridurre il contenzioso, le parti possono far certificare i contratti in cui è dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro con la procedura volontaria stabilita negli articoli da 75 a 84 del D.Lgs. n. 276/2003. Artt. 75 e ss. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Contratto a termine in deroga Salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, ed eccetto le attività stagionali, la durata dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lavoratore, per effetto di una successione di contratti, per mansioni di pari livello e categoria legale (a prescindere dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro), non può eccedere 24 mesi (incluse le missioni in somministrazioni a termine). Se il limite dei 24 mesi è superato, con uno o più contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Fermo quanto sopra, un ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l’ITL: in caso di mancato rispetto di tale procedura o di superamento del termine ivi stabilito, esso si trasforma a tempo indeterminato dalla data di stipula. Art. 19, co. 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Ebbene, in sostanza, in base a quanto precisato dall’INL:

  • condizioni necessarie perché a tali procedure svolte “da remoto” possa essere riconosciuta la medesima efficacia di quelle tenute “in presenza” sono: l’identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati e l’acquisizione della loro volontà espressa;
  • “il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la firma del funzionario incaricato”.

Invito alla parte

L’ITL deve inviare (con e-mail e secondo le disponibilità concordate in precedenza) uno invito alla/e parte/i richiedente/i e, ove già conosciuto, al soggetto che eventualmente lo assiste. L’invito deve indicare quanto segue:

  • data e ora per l’incontro e condizioni di partecipazione su piattaforma Microsoft teams;
  • termine entro cui aderire all’invito, eventualmente anche con e-mail;
  • necessità che, entro i 7 giorni prima della data stabilita, sia: trasmesso il documento d’identità; comunicato l’indirizzo e-mail con cui l’istante e chi lo assiste partecipano alla riunione, con un recapito telefonico per i casi di necessità; inviata dichiarazione del possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto di una parte;  che la verbalizzazione sarà effettuata solo dal funzionario addetto previa condivisione del testo sulla piattaforma Microsoft Teams (funzione condividi schermo); che non si potrà registrare la riunione.

Invio del link e verbalizzazione

Ricevuta risposta entro 7 giorni, l’ITL invia alla/e parte/i il link di collegamento a Microsoft Teams cui accedere alla data e orario fissati. Se il link non viene attivato, dopo un tentativo di contatto telefonico dell’ITL, la riunione si chiude con esito negativo per assenza della parte: il funzionario dà atto a verbale dell’assenza della parte e archivia la richiesta. Se la riunione si svolge, il funzionario verbalizza dando atto di: modalità di partecipazione “da remoto”; identificazione delle parti e loro consenso; sottoscrizione, dopo aver condiviso il testo con Microsoft Teams; consapevolezza dell’istante che il verbale è firmato solo dal solo funzionario e che è trasmesso alla e-mail o PEC indicata dall’interessato.

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