Lavoro e HR

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Operativo il Fondo Nuove Competenze

L’articolo 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e poi modificato dall’articolo 4 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (legge n. 126/2020) – ha istituito presso l'ANPAL il “Fondo Nuove Competenze”. Il decreto ministeriale 9 ottobre 2020 ha individuato criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse stanziate (pari a 430 milioni di euro per il 2020, più altri 300 milioni di euro per il 2021). Da ultimo, l’ANPAL ha pubblicato on line le indicazioni di dettaglio e i moduli da utilizzare per le domande.

Il Fondo Nuove Competenze, per gli anni 2020 e 2021, intende consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza Covid-19, al fine di innalzare il livello del capitale umano sul mercato del lavoro, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e/o maggiori competenze e di dotarsi di strumenti utili alle nuove condizioni del mercato del lavoro, nonché sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Destinatari

Possono ricorrere al Fondo tutti i datori “privati” che stipulino accordi collettivi di rimodulazione dell’orario per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ex art. 88, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato a realizzare appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Il limite massimo da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, è pari a 250 ore.

Contratti collettivi di II livello

I contratti collettivi siglati a livello aziendale o territoriale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese per:

a) rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa;
b) favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori (quindi col subentro di un nuovo datore);

con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Contenuto degli accordi collettivi

Gli accordi collettivi individuano i bisogni del datore di nuove o maggiori competenze, vista l’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, prodotto o servizi, in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e per qualificare e riqualificare il lavoratore secondo i fabbisogni individuati, anche per conseguire una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti. Essi, inoltre, prevedono lo sviluppo di competenze per incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti col sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Gli accordi vanno firmati entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere: progetti formativi, numero di lavoratori coinvolti, numero di ore dell’orario da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze. Se la formazione è erogata dall’impresa, l’accordo deve prevedere il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di formazione per svolgere la formazione.

Progetto per lo sviluppo delle competenze

Alla domanda di contributo, per la quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione, va allegato il progetto per sviluppare le competenze che individua: obiettivi di apprendimento, destinatari, soggetto erogatore, oneri, modalità di svolgimento del percorso e sua durata (che può protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, purché il percorso inizi entro tale data). Il progetto deve evidenziare le modalità di: valorizzazione del patrimonio di competenze del lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in base alla valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale; messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati dell’attestazione.

Costi formativi formazione e importo del contributo

Gli oneri per le ore di formazione, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del “Fondo Nuove Competenze”. Dopo aver verificato la domanda di contributo, I’ANPAL, visto quanto comunicato dall’azienda, determina l’importo massimo riconoscibile al datore, distinto tra costo delle ore di formazione e contributi previdenziali e assistenziali. Tale importo, in fase di consuntivo finale, potrebbe essere ridotto per l’impossibilità sopravvenuta di partecipare agli interventi.

Domande di contributo

I datori che hanno stipulato l’accordo per rimodulare l’orario possono chiedere il contributo all’ANPAL che, con avviso on line, definisce termini e modalità per le istanze e i requisiti. Alla domanda vanno allegati l’accordo e il progetto di sviluppo delle competenze (in caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%). L’ANPAL, sentita la Regione interessata dal progetto, valuta l’istanza di contributo quanto alla sua conformità ai requisiti previsti dal D.M. 9 ottobre 2020. La valutazione delle domande avviene con il criterio cronologico di presentazione. L’iniziativa può essere cofinanziata dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo e, per le specifiche finalità, dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori ex art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Erogazione del contributo

Come precisato dall’ANPAL nell’avviso pubblicato in internet, l’approvazione dell’istanza di contributo determina per il soggetto richiedente, nel caso di istanza singola, e per il singolo datore, nel caso di istanza cumulativa, l’erogazione anticipata del 70% del contributo concesso. Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori con il modello “Richiesta di saldo” nei 40 giorni successivi alla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

Soggetti erogatori della formazione

Sono soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati che, in base a norme di legge o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e non statali riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di II grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti, gli Istituti Tecnici Superiori, i centri di ricerca accreditati dal MIUR, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n.240, le attività formative erogate dalle università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, se ciò è previsto dall’accordo collettivo.

Fondi

I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al FNC, se l’ANPAL approva la domanda presentata dalle imprese, finanziando le azioni di formazione e pubblicando avvisi per concedere finanziamenti per realizzare le attività formative per le finalità previste. Se le imprese accedono al Fondo con avvisi su conto sistema, il fondo interprofessionale può presentare istanza cumulativa di accesso al FNC, in nome e per conto delle imprese aderenti che hanno personale da formare. Alla domanda del FNC va allegato l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario. Le modalità di partecipazione dei Fondi Interprofessionali si possono applicare al Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

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