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Contratti a termine: proroga o rinnovo “Covid” entro il 31 marzo 2021

Il perdurare della crisi legata alla diffusione del virus Covid-19 si è tradotto, anche nella legge di bilancio per l’anno 2021, nella previsione di non poche e diversificate deroghe alla disciplina ordinaria, che hanno interessato anche il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Di seguito il punto sulle poche ma rilevanti novità e un utile raccordo con le altre disposizioni emergenziali in materia.

Il punto sulle norme Covid-19

Prima di illustrare le ultime novità, entrate in vigore già a partire da venerdì 1° gennaio 2021, è opportuno ricordare la successione delle precedenti disposizioni emergenziali in materia di contratto a termine. Quindi, in pratica, è utile evidenziare quanto segue:

  1. l’articolo 19-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, il quale, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del medesimo decreto, consente la proroga o il rinnovo (quest’ultimo senza stop and go), anche se nella stessa unità produttiva è in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessa lavoratori adibiti alle stesse mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
  2. l’articolo 93, co. 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), poi modificato dall’articolo 8 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, inizialmente ha consentito di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020, anche senza dover indicare una delle cosiddette “causali”;
  3. l’articolo 93, co. 1-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che ha aggiunto tale comma, poi abrogato dall’articolo 8 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale norma, vigente per meno di 1 mese, ha previsto che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di I e III livello, e dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, fosse prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  4. l’articolo 8 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, entrato in vigore il 15 agosto, che è intervenuto sull’articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, modificando il co. 1 e abrogando il co. 1-bis. La novità più rilevante recata da tale ultima disposizione è certamente contenuta nella modifica dell’articolo 93, co. 1, del D.L. n. 34/2020, il quale – nel periodo decorrente dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre del medesimo anno – ha disposto che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2020, ferma la durata massima complessiva di 24 mesi, era possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (ossia le cosiddette “causali” o “esigenze”).

Novità per il 2021

Ebbene, venendo ai giorni nostri, l’articolo 1, co. 279, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore a partire da venerdì 1° gennaio, dispone che all’articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2021”. In pratica, la situazione è quella riportata nella tabella che segue, che evidenzia il testo della norma prima e dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

ARTICOLO 93 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34

Testo fino al 31 dicembre 2020 Testo dal 1° gennaio 2021
1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per 1 sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si tratta, come ben si intuisce, del mero spostamento di un termine, cosa che (tuttavia) potrebbe essere meno “banale”, nella sua applicazione pratica, di quanto appaia.

Come “gestire” il rinvio al 31 marzo 2021

Lo spostamento del termine entro cui è possibile avvalersi di una proroga o rinnovo “agevolato” non deve far dimenticare quanto segue:

  • di norma sono ammesse solo 4 proroghe: quella della disposizione che stiamo commentando si aggiunge, eventualmente, come quinta e straordinaria;
  • il datore, viste le proprie esigenze, può optare per 1 sola proroga o rinnovo (non tutti e due);
  • non deve essere superata la durata massima di 24 mesi in tutto, anche nelle ipotesi in cui il contratto collettivo dovesse prevedere un termine più ampio (per esempio 36 mesi);
  • la data ultima entro la quale pattuire con il dipendente la proroga o il rinnovo cd. “Covid-19” è mercoledì 31 marzo 2021, a prescindere da quando cesseranno i relativi effetti. Così, per esempio, venerdì 26 febbraio 2021 sarà possibile concordare una proroga o rinnovo, dal 1° marzo 2021, per 12 mesi (se vi è ancora capienza), fino al 28 febbraio 2022;
  • salvo diversa indicazione da parte del Ministero o dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, deve ritenersi che, se il datore di lavoro ha già fruito di tale proroga o rinnovo Covid-19 entro il 31 dicembre, non può avvalersene nuovamente nel 2021;
  • sia in caso di proroga che di rinnovo, non devono essere indicate le causali (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; di sostituzione di altri lavoratori; o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria);
  • in caso di rinnovo, non va rispettato il cd. stop and go, ossia le pause intermedie tra 2 contratti a termine successivi (in generale, tali pause sono pari a 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, e a 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, pena la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato).

Esempio – Proroga “Covid” del contratto a termine in scadenza al 28 febbraio 2021

Data stipula Scadenza concordata Proroghe “ordinarie” e loro data di scadenza Proroghe “ordinarie” e loro data di scadenza Proroghe “ordinarie” e loro data di scadenza Proroghe “ordinarie” e loro data di scadenza Proroga Covid
I II IIIIV
1° luglio 2019 31 dicembre 2019 31 marzo 2021 (3 mesi) 30 giugno 2020 (3 mesi) 31 ottobre 2020 (4 mesi) 28 febbraio 2021 (4 mesi) Fino al 30 giugno 2021 (4 mesi)
Durata totale 6 mesi 9 mesi 12 mesi 16 mesi 20 mesi 24 mesi
Indicazione Causale NO NO NO SI SI NO

N. B. Nell’esempio abbiamo ipotizzato che non si sia fatto ricorso alla proroga acausale Covid nel 2020.

In buona sostanza, come sempre, occorre ragionare con attenzione su quanto del periodo massimo che è previsto (24 mesi) è già stato utilizzato e, quindi, quanto ne residua ancora per l’ulteriore proroga o rinnovo “Covid-19”.

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